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Riforma dell’art. 609-bis del Codice penale

La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nella seduta del 12 novembre 2025, ha approvato all’unanimità un emendamento che rimodella l’articolo 609-bis del Codice penale, ponendo al centro del reato di violenza sessuale il consenso, che dovrà essere libero ed attuale.

Vediamo l’evoluzione storica del reato di violenza sessuale.

Codice Zanardelli e Codice Rocco

Il Codice Zanardelli, emanato nel 1889, rappresenta il primo Codice penale unitario della storia legislativa italiana; in quest’ultimo erano contenuti i reati sessuali agli artt. 331-344, collocandoli nel Libro II, che disciplinava i delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie.
Tale schema rimane invariato anche nel Codice Rocco del 1930, ora agli artt. 519-526, sempre compresi nel novero dei reati contrari alla moralità pubblica e al buon costume.
Capiamo, dunque, che all’epoca vigeva l’idea che l’illecito dovesse essere punito non in quanto lesivo di un diritto individuale, ma di un interesse collettivo, come atto disdicevole e non perché ingiustamente intrusivo della sfera personale altrui.

Altro aspetto centrale era la distinzione tra atti di libidine e atti di violenza carnale: entrambi erano atti sessuali posti in essere contro la volontà della vittima, ma i primi riguardavano comportamenti sessuali diversi dal rapporto sessuale completo, come palpeggiamenti, mentre i secondi riguardavano proprio gli atti sessuali completi; quelli che terminavano con la penetrazione, infatti, erano puniti più gravemente. Era prevista anche l’aggravante per chi commetteva violenza sessuale su donna coniugata.
Proprio da quest’ultima previsione possiamo vedere come al centro della discussione sui corpi violati delle donne non ci fosse la loro umanità, bensì il possesso da parte di un uomo. Quell’aggravante non punisce la violenza sessuale perpetuata su una donna, ma la violazione dell’onore del suo pater familias, il marito.
Inoltre, al tempo la sessualità femminile aveva solo finalità riproduttiva, e la divisione dei crimini in due categorie corrispondeva simbolicamente alla divisione in due del corpo della donna: da un lato quella parte del corpo che provoca piacere all’uomo ma che, se violata in un certo modo, non porta al fine della procreazione, dall’altro quella che racchiude l’essenza della donna come bene disponibile all’uomo per procreare e possedere a tal fine.

Riforma del 1996

Il 15 febbraio 1996 viene emanata la legge n. 66, che arriva dopo una lunghissima battaglia culturale e politica guidata dalle femministe dell’epoca con i loro movimenti politici rappresentati dalle donne parlamentari.
Il punto centrale della legge riguarda il trasferimento delle norme che punivano la violenza sessuale dai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ai delitti contro la persona, in particolare nel Libro II agli artt. 609-bis ss. Il bene giuridico protetto dalle norme non era più collettivo, ma individuale, cioè la libertà sessuale e di autodeterminazione, in un’epoca sempre più contraddistinta dalle lotte femministe e da un’evoluzione culturale che concepiva la sessualità della donna come manifestazione della libertà della persona.
Vengono unificati gli atti di libidine e la violenza carnale in un’unica ed inedita fattispecie: la violenza sessuale. Questa nuova impostazione è frutto della volontà di voler proteggere le vittime dalle indagini mediche fin troppo approfondite, che però con l’impostazione del Codice Rocco erano necessarie per capire l’esatta fattispecie incriminatrice da applicare delle due suddette.

Quello che invece rimane invariato è la centralità della costrizione con violenza o minaccia. Il legislatore del 1996 ha mantenuto la scelta di imperniare la condotta incriminata sugli elementi della violenza e della minaccia quali mezzi di coercizione sessuale, implicitamente prevedendo un onere di resistenza da parte della vittima. La norma, per come è scritta, non è orientata verso la contrarietà della volontà o la mancanza del consenso della vittima, lasciando quasi intendere che la donna sia incapace di volere e di essere (l’unica) responsabile della sua libertà sessuale.

Codice Rosso

La legge 69/2019 arriva subito dopo il movimento #MeToo, una campagna mediatica che aveva portato alla luce diversi casi di violenza ed abusi sessuali, denunciando anche i ritardi delle istituzioni nella protezione delle vittime.
Il cuore della riforma era quello di accelerare la risposta dello Stato nei casi di violenza di genere. E lo ha fatto agendo soprattutto sul piano processuale attraverso tre innovazioni rilevanti:
a) la Polizia oggi ha l’obbligo di trasmettere immediatamente la querela presentata dalla vittima al Pubblico Ministero, e quest’ultimo deve sentire la persona offesa entro tre giorni;
b) la notizia del reato di violenza sessuale deve essere trattata con la procedura accelerata;
c) vengono rafforzate alcune tutele durante le indagini, come le misure cautelari.

L’importanza del consenso

La riforma proposta di recente pone al centro il consenso della vittima, ma prima di entrare nel merito della proposta, è opportuno chiarire perché quest’ultimo non è un semplice elemento di fatto, ma una vera e propria categoria dotata di copertura costituzionale.

Dobbiamo partire dal quadro delineato dall’art. 2 Cost. che “riconosce e garantisce i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana”, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 11/1956 e dalle successive letture costituzionali che vedono la norma come catalogo aperto di diritti, capace di accogliere nuovi interessi che col tempo vengono riconosciuti dall’evoluzione sociale.
E proprio in questa prospettiva, la Corte con la sentenza n. 561/1987 ha fatto un passaggio decisivo in questa direzione, affermando che la sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, e che il diritto di disporne liberamente costituisce un diritto soggettivo assoluto, riconosciuto nel novero dei diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 Cost.
Dunque, la lesione della libertà sessuale, oltre a costituire un illecito penale, rappresenta anche una lesione della dignità umana della persona e della sua autodeterminazione.

È utile distinguere le due dimensioni del consenso:
a) quella negativa, che equivale alla libertà da interferenze e sopraffazioni, vale a dire il diritto a non subire atti sessuali non voluti;
b) quella positiva, ossia la libertà di compiere scelte autonome sulla propria vita sessuale, purché non ledano diritti altrui.

Se abbiamo constatato che la libertà sessuale è un diritto inviolabile, allora il consenso diventa la modalità attraverso cui tale libertà si esprime. Anche se il consenso non è presente nella norma, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato negli anni un’interpretazione del consenso come diritto personalissimo, che può essere espresso solo dalla persona che ne è titolare, che può essere modificato o revocato in qualsiasi momento e che segna il confine tra liceità e illiceità dell’atto sessuale.
L’assenza di consenso, in conclusione, non determina solo la realizzazione del reato, ma anche una compressione della libertà di autodeterminazione sessuale.

E allora sorge spontanea la domanda: se nel nostro sistema vige già un orientamento che vede il consenso come centrale, perché inserirlo nella norma?
La risposta è che la norma attuale si concentra sulla coercizione quando parla di “costringere a compiere o subire atti sessuali”, lasciando il consenso implicito come elemento non centrale ma ricavabile solo per contrasto.
Questo modello ha più volte, nella giurisprudenza di merito, dimostrato di non essere sufficiente per tutelare pienamente il diritto inviolabile alla libertà sessuale, soprattutto in contesti borderline in cui la mancanza di consenso non si manifesta tramite violenza, ma tramite condizionamenti o dinamiche di vulnerabilità.
Le pronunce dei giudici di merito per lo più costruiscono il reato su elementi diversi dal consenso quali le abitudini sessuali della vittima, il suo abbigliamento o la sua capacità di desistere alla violenza, tutti elementi che non hanno fondamento legale e che riducono la donna e la sua libertà sessuale a stereotipi. Un esempio significativo di questo fu la sentenza n. 2408 del 2017 della Corte di Appello di Ancona, che valutò l’assenza di segni di forzatura sugli indumenti della vittima come indice di assenso all’atto sessuale.
Per questo, l’esplicitazione del consenso nella norma rappresenta l’opportunità di rafforzare la tutela costituzionale della libertà sessuale, chiarendo meglio i confini del reato, limitando l’ingresso di pregiudizi nei processi, sovrapponendo l’interpretazione dei giudici di legittimità a quella dei giudici di merito.

Proposta di riforma dell’art. 609-bis c.p. nel 2025

Negli ultimi anni, le legislazioni europee hanno introdotto in modo esplicito il consenso nelle norme che puniscono la violenza sessuale, da ultima quella francese, a seguito di un caso mediatico di grande impatto sociale e politico: quello di Gisèle Pelicot, donna che è stata drogata per anni dal marito, il quale invitava decine di uomini a violentarla mentre era incosciente. Caso particolarmente emblematico non solo per la sua portata drammatica, ma anche perché ha rappresentato proprio quella casistica in cui l’elemento della violenza, su cui si basava il reato, non basta per cogliere la realtà della violenza sessuale.

E finalmente nel nostro paese viene redatta una proposta di emendamento dell’art. 609-bis, esplicitando l’elemento del consenso. Vediamo cosa cambia.
Il primo comma viene riformulato, punendo chi “compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima”, con la pena da sei a dodici anni.
La pena rimane identica, cambia però la fattispecie, che ora racchiude l’elemento del consenso che deve essere:
a) libero, non frutto di violenza, minaccia, ricatto, abuso di potere o condizioni di vulnerabilità;
b) attuale, cioè effettivamente manifestato dalla persona al momento dell’atto sessuale, e non a consensi passati o presunti, revocabile in qualunque momento.
Il consenso diviene dunque l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga realizzato senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra, pertanto, il delitto di violenza sessuale. In più, quando parla di “particolare vulnerabilità” amplia il catalogo delle condizioni di inferiorità, includendo anche situazioni che riguardano il contesto relazionale ed economico.
La modifica normativa è stata approvata dalla Camera all’unanimità il 19 novembre; ora dovrà passare dal Senato per l’approvazione definitiva.
In conclusione, la riforma dell’art. 609-bis segna un cambiamento culturale e giuridico fondamentale: mette al centro il consenso libero ed attuale della persona, riconoscendo pienamente la libertà sessuale come diritto inviolabile e proteggendo le vittime da pregiudizi e stereotipi che prima rimanevano inosservati. La norma così aggiornata non si limita a punire la violenza in senso fisico, ma tutela l’autodeterminazione sessuale in tutte le sue forme, allineando l’Italia agli standard europei più avanzati.

Fonti:

  • L. Goisis, La violenza sessuale: Profili storici e criminologici. Una storia di “genere”, Archivio Diritto Penale e
    Criminologia, 2012
  • Italia, Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Disposizioni in materia di protezione delle vittime di violenza domestica e di
    genere (‘Codice Rosso’)”, Gazzetta Ufficiale n. 172, 25 luglio 2019.
  • S. Di Giovanni, Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso, Rivista
    Gruppo di Pisa 1 (2023), 37-59
  • S. Barbarit, Viols de Mazan: après le procès historique, faut-il changer la loi?, Public Sénat, 19 dicembre 2024,
  • Camera dei Deputati. (2025, 14 novembre). Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza
    sessuale e di libera manifestazione del consenso: Dossier n. 379/1 – Elementi per l’esame in Assemblea.